L’amministrazione di condominio a Torino è soggetta ad una serie di regolamenti specifici per i quali può essere un’ottima soluzione affidarsi all’aiuto e alle conoscenze di un soggetto esperto, in grado di curarne tutti gli aspetti, fornendo consulenza e soluzioni legali sempre adeguate al contesto ed alle esigenze dei condomini. Qui approfondiremo le tematiche inerenti le assemblee periodiche, che si tengono spesso sulla base di un preciso regolamento condominiale, che è indispensabile conoscere per effettuare un’amministrazione efficace del condominio e risponderemo alla domanda “se vale una delega in assemblea di condominio”. La consulenza di un amministratore condominiale, soprattutto quando il condominio è abitato da molte persone con esigenze eterogenee, si rivela particolarmente efficace per la gestione di tutte le incombenze che lo riguardano. È importante che l’amministratore condominiale chiamato ad esercitare la sua professione, soprattutto in momenti formali come l’assemblea di condominio, sia saldo nelle conoscenze tecniche e conosca con precisione il quadro giuridico di riferimento; il profilo è tanto più efficace quanto più può vantare doti spiccate di precisione e puntualità, in modo da essere sempre pronto a rispondere alle esigenze che possono emergere durante il confronto tra le parti convocate.

  • L’assemblea di condominio nel contesto del regolamento condominiale

Le leggi che sottendono a tutta la disciplina inerente il regolamento condominiale sono contenute in un articolo del Codice Civile, nello specifico nel 1138, nonché negli articoli 68 – 72 disp. att. cc.

La disciplina intende innanzitutto normare i casi in cui un regolamento condominiale è obbligatorio distinguendo tra gli edifici in cui risiedano più o meno di dieci condomini e fissando i contenuti principali che questo deve disciplinare, ovvero le regole per l’utilizzo delle cose e degli spazi comuni, per la ripartizione delle spese di gestione prodotte da questi spazi, nonché per la loro salvaguardia.

Al di là di questi dettami principali, il quadro normativo di riferimento lascia abbastanza spazio alla legislazione cosiddetta interna, dal momento che, anche in riferimento ad una sentenza della Cassazione, nello specifico la numero 12342 del 1995, che interpreta il regolamento condominiale come un vero e proprio statuto della collettività condominiale, che obbliga ad una serie di doveri specifici, prevedendo anche gli specifici diritti, dei singoli individui. Lo stesso articolo 1138 del Codice Civile impone poi, all’amministratore di tenere il registro dei verbali delle assemblee, che assumono un ruolo fondamentale quale momento di condivisione delle regole interne all’edificio.

  • La convocazione dell’assemblea condominiale

L’assemblea di condominio è, di fatto, un organo interno chiamato a prendere le decisioni che riguardano l’utilizzo e la gestione delle parti comuni, nonché dei rapporti tra condomini; per regolamento viene convocata almeno una volta all’anno, in previsione dell’approvazione dei conti di gestione dell’esercizio relativo all’anno precedente. Al di là dell’assemblea annuale finalizzata a questo scopo, ogni qualvolta sia necessario prendere delle decisioni importanti, che riguardino l’interesse dei condomini, può essere convocata, rispettando delle regole precise: l’avviso di convocazione deve essere inviato dall’amministratore almeno cinque giorni prima della data prevista per la seduta, via posta raccomandata, canali digitali come la posta certificata oppure la consegna nelle mani del condomino. Nell’eventualità in cui l’iter di convocazione non rispettasse alcuni di questi requisiti e presentasse vizi formali, le delibere adottate da quell’assemblea sarebbero annullabili entro il termine di trenta giorni.

  • La delega a partecipare all’assemblea: come deve essere scritta

Nell’eventualità in cui il condomino interessato fosse impossibilitato a partecipare all’assemblea convocata, ha la possibilità di delegare la sua rappresentanza ad un altro soggetto, purché la delega sia presentata a mezzo scritto e raccolta direttamente da chi esercita la funzione di amministratore. La delega deve essere composta rispettando un formalismo specifico ed è bene osservarlo per non invalidarla. La delega alla rappresentanza è disciplinata dal nuovo primo comma dell’articolo 67 disp. att. cc. In questo articolo si disciplinano anche li comportamenti per i condomini di grandi dimensioni, per i quali il delegato – laddove l’edificio ospiti più di venti condomini che hanno diritto a partecipare all’assemblea – non può definirsi quale rappresentante più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale dei loro immobili. Inoltre la delega non è rilasciabile telefonicamente, nemmeno contattando l’amministratore del condominio. Può invece essere inviata via fax o email dopo una scansione; è però importante che l’amministratore condominiale ne sia informato e la riceva prima dell’inizio della prima seduta dell’assemblea.

Il servizio di consulenza offerto dal portale è in grado di gestire anche le situazioni condominiali più composite e che accomunano individui con gli interessi più eterogenei, garantendo sempre un’azione coerente con il quadro normativo di riferimento e con le regole interne, sempre redatte nel rispetto e nella tutela di tutti gli individui.

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