Chi abita in un condominio sa che deve rispettare delle regole decise dall’assemblea, l’amministrazione di condominio a Torino in particolare, ma come in ogni altro condominio in Italia, sa di doversi attenere a orari ben precisi in materia di riscaldamento, stabiliti dalla legge e quindi da rispettare per non andare incontro a sanzioni che vanno da 500 euro fino a 2.500 euro.

La legge prevede infatti che ogni condominio che abbia un riscaldamento centralizzato debba avere delle valvole termostatiche su ogni termosifone presente nell’unità abitativa e tramite queste poter decidere la temperatura autonomamente e diversa di stanza in stanza, questo comporta un risparmio energetico ed economico con il contacalorie che stabilirà in modo preciso il consumo reale che dovrà essere pagato da ogni singolo condomino. Oltre a questo ci sono poi orari da rispettare che dipendono dalla zona nella quale si abita, in ogni caso questa legge nazionale vale soltanto come indicazione sulle ore totali di accensione del riscaldamento in un giorno, su come poi queste vengano ripartite dipende esclusivamente dalle decisioni prese in assemblea condominiale e quindi in questo caso specifico dall’amministrazione di condominio di Torino, decisioni che poi saranno rese effettive nel regolamento condominiale dall’amministratore.

La legge che risale al 1993 ha quindi previsto dei limiti nelle ore giornaliere di accensione dei riscaldamenti per questioni di risparmio energetico, in base anche alle zone del territorio che naturalmente ha climi e condizioni meteorologiche molto diverse le une dalle altre. Questa suddivisione si è ottenuta misurando per ogni giorno di un intero anno le temperature e sommando la differenza tra la temperatura media giornaliera esterna con quella convenzionale da cui è emersa un’unità di misura chiamata grado giorno, in base a questa sono state stabilite 6 zone con limiti giornalieri e durata di accensione nell’arco dell’anno diversi.

  • nelle zone con grado giorno inferiore a 600 (sud e isole), i riscaldamenti possono essere accesi per 6 ore dal primo dicembre al 15 marzo
  • nelle zone con grado giorno tra 600 e 900 (sud e isole), i riscaldamenti possono essere accesi per 8 ore al giorno dal primo dicembre fino al 31 marzo
  • nelle zone con grado giorno tra 900 e 1400 (sud e centro Italia), i riscaldamenti possono essere accesi per 10 ore al giorno a partire dal 15 novembre e fino al 31 marzo
  • nelle zone con grado giorno tra 1400 e 2100 (centro e nord Italia), i riscaldamenti possono essere accesi per 12 ore al giorno dal primo novembre fino al 15 aprile
  • nelle zone con grado giorno tra 2100 e 3000 (nord Italia), i riscaldamenti possono essere accesi per 14 ore al giorno a partire dal 1 ottobre e fino al 15 aprile
  • nelle zone con grado giorno superiore a 3000 (province di Belluno, Cuneo e Trento) non esiste alcun limite sia di orario che relativo al periodo dell’anno.

L’amministrazione di condominio di Torino rientra nella fascia E, quella corrispondente a 14 ore al giorno dall’inizio di ottobre fino al 15 aprile.

La legge ha inoltre stabilito che il riscaldamento può essere acceso solo dopo le 5 del mattino e spento entro le ore 23 e che la temperatura all’interno di un’unità abitativa non può essere superiore ai 20/22 gradi, con la possibilità, da parte di regioni, singole province o comuni, di alzare questo limite in caso di temperature particolarmente rigide o abbassarlo qualora particolari situazioni di inquinamento dell’aria lo facciano ritenere necessario.

È compito dell’amministratore di condominio provvedere all’accensione del riscaldamento centralizzato, così come quello di spegnerlo alla fine del periodo prestabilito. Grazie alle valvole presenti sui termosifoni e al contacalorie la ripartizione delle spese avviene in modo molto preciso e prevede una quota fissa per tutti i condomini calcolata in base ai metri quadrati della casa e al numero di termosifoni presenti in essa e una quota variabile, che incide per il 50/70% dell’intera spesa, che corrisponde al consumo reale di ogni singola unità abitativa.

All’interno di un condominio infatti il pagamento del riscaldamento non avviene singolarmente con bolletta mensile o bimestrale ma è compresa nella rata mensile condominiale.

È facoltà di ogni singolo condomino decidere di staccarsi dall’impianto condominiale centralizzato di riscaldamento, purché si abbia il consenso di tutti gli altri inquilini. In mancanza di questo è possibile staccarsi solo dimostrando che il distaccamento non provocherà un aumento dei costi per gli altri condomini, che non ci sarà alcun squilibrio termico all’interno dell’edificio e che in alcun modo saranno inficiate le funzionalità dell’impianto centralizzato. Occorre perciò una perizia redatta da un tecnico specializzato che potrà compilarla solo dopo un attento sopralluogo. Successivamente la perizia va inviata all’amministratore di condominio che provvederà a convocare un’assemblea condominiale che potrà solo prendere atto della perizia o in alternativa produrre un parere contrario che invece dimostra gli effetti negativi dell’eventuale distaccamento. Una volta avvenuto il distacco, la quota condominiale dell’inquilino sarà tagliata della parte dei consumi, ma non da quella dovuta in caso di manutenzione straordinaria dell’impianto.

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